La polizza non va inserita nella Dsu del beneficiario
“Io e mia moglie abbiamo una polizza cointestata. Volendo ora includere nella polizza, solo come beneficiari, i nostri due figli, chiedo se questi ultimi sono tenuti a inserire tale polizza nella loro dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), ai fini Isee.”
La polizza sottoscritta dai genitori a favore dei figli non incide sull’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) di questi ultimi. Non occorre che la polizza sia inserita nella compilazione della Dsu dei beneficiari, dal momento che tale valore non compare nelle giacenze medie assunte ex articolo 5, comma 4, lettera d, del Dpcm 159/2013, «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente». Nella compilazione dell’Isee, la polizza incide solo sul patrimonio del “contraente”, e solo in caso di scadenza e/o decesso del contraente – e quindi all’atto dell’effettiva liquidità della somma investita – si genererà un patrimonio da inserire nell’Isee del beneficiario.
Divorziati, in dichiarazione solo il mantenimento dei figli.
“Sono un padre divorziato con tre figli minorenni, in affidamento condiviso ma appartenenti al nucleo familiare della madre. I tre figli sono fiscalmente a carico al 50% di entrambi i genitori, come pure l’assegno unico dall’Inps è ripartito al 50% tra padre e madre. L’attestazione Isee dei minori viene richiesta dalla madre, ma io dovrei comparire nella Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) di riferimento come componente aggregata, visto che corrispondo gli assegni di mantenimento per i tre figli. Come posso accertarmi che i miei dati – in qualità di componente aggregata nella Dsu e, quindi, nell’Isee minori – siano corretti, dal momento che non mi viene chiesta alcuna informazione, né mi viene chiesto di confermare o, almeno, sottoscrivere i dati? Ho diritto a conoscere l’attestazione Isee minori del nucleo familiare dei tre figli, quantomeno nel dato sintetico finale del valore dell’Isee stesso (si vedano i diritti dell’interessato in ambito di legge sulla privacy)?”
Trattandosi di un coniuge divorziato, il soggetto in questione non rappresenta una componente aggregata nella compilazione del modello Dsu (dichiarazione sostitutiva unica); di conseguenza, la madre che chiede l’Isee riporterà, nel quadro FC5 della Dsu, l’importo dell’assegno di mantenimento dei figli annualmente percepito, senza alcun obbligo di inserire i dati del padre. In sostanza, la ex coniuge potrebbe rilasciare copia dell’attestazione Isee all’ex marito, ma non è obbligata a farlo, in quanto i dati personali del coniuge divorziato (per esempio, i redditi o le giacenze medie che lo riguardano) non vanno inseriti nella Dsu (articolo 3, comma 3, e articolo 10 del Dpcm 159/2013).
I canoni soggetti a cedolare sono rilevanti ai fini Isee.
“I canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, che, quindi, non incidono sull’Irpef, hanno un’incidenza sull’Isee?”
Il reddito assoggettato a cedolare è quello derivante dall’immobile e, pur essendo escluso dal reddito complessivo, rileva ai fini del riconoscimento della spettanza o meno di benefici di qualsiasi titolo, previsti nei parametri dell’Isee (articolo 4 del Dpcm 159/2013). Tuttavia, questo reddito non viene inserito nel modello FC1 – quadro FC4 della Dsu (dichiarazione sostitutiva unica), in quanto è già indicato nella dichiarazione dei redditi e, quindi, il dato è già fornito al sistema informativo Isee direttamente dall’agenzia delle Entrate. L’incidenza sull’Isee dipende dall’importo dei canoni.
La giacenza media del c/c non incide sull’assegno sociale.
“Due coniugi – con più di 67 anni di età e senza alcun reddito dichiarabile – sono cointestatari di un conto corrente, con una giacenza media di 20mila euro. Non possiedono altri immobili oltre la loro casa. Hanno, entrambi, diritto all’assegno sociale? Qual è il limite di giacenza cui fare riferimento? Quello di ottomila euro per ottenere l’assegno di inclusione?”
Per avere diritto all’assegno sociale, di cui alla legge 335/1995, occorre avere un reddito familiare dichiarato non superiore a 13.894,66 euro; il reddito della casa di abitazione, così come l’indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto, l’assegno vitalizio per gli ex combattenti guerra, sono esclusi. Pertanto, per fruire di tale assegno è necessario rientrare entro il limite citato, senza tenere conto della giacenza media sul conto corrente, la quale è invece richiesta per l’assegno di inclusione, che è assoggettato ad altri parametri
Isee universitario: i requisiti dello studente «autonomo».
“Sono uno studente lavoratore di 24 anni. Ho un contratto a tempo indeterminato già da cinque anni, e supero la soglia di reddito minima per poter essere definito studente autonomo. Sono inoltre proprietario di un immobile, nel quale ho spostato la residenza a dicembre 2022, uscendo quindi definitivamente dal nucleo familiare di origine. Prima di spostare la residenza in questo appartamento, ero residente in un altro alloggio di proprietà di un genitore. Esistono condizioni che mi permettono di calcolare l’Isee universitario in maniera autonoma, senza essere vincolato al nucleo familiare, ottenendo così agevolazioni sulle tasse per la frequenza? Preciso che manca poco per raggiungere i due anni di residenza nel nuovo nucleo, e la famiglia non contribuisce alle spese universitarie.”
Lo studente universitario è dichiarato autonomo dal nucleo familiare di origine, evitando così di dover considerare i redditi e i patrimoni dei genitori, se è in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
- residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta al corso di studi scelto, in alloggio non di proprietà di un suo membro (non conta quindi il periodo trascorso nell’immobile dei genitori);
- adeguata capacità di reddito: lo studente universitario deve avere prodotto redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, non inferiori a 9.000 euro da almeno due anni (si veda anche il decreto del ministero dell’Università e della ricerca 1320/2021, modificato dall’articolo 7, comma 7, del Dlgs 68/2012). Per valutare l’adeguata capacità di reddito si deve sempre fare riferimento, oltre alla soglia indicata, alle disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della prestazione.
Se anche uno solo dei due requisiti non è soddisfatto, lo studente universitario non può essere considerato autonomo e, quindi, si devono considerare anche i redditi e patrimoni dei suoi genitori (e dei componenti il loro nucleo).
Se un bambino frequenta il nido gestito dalla madre.
“Una nostra cliente è socia di una Snc, esercente dell’asilo nido che verrà frequentato anche da suo figlio. Se le spese sostenute per la frequenza saranno sostenute dal padre del bambino, egli potrà chiedere il bonus asilo nido?”
La norma istitutrice del beneficio in questione (articolo 1, comma 355, della legge 232/2016, di Bilancio per il 2017) nulla dispone in merito a eventuali divieti nei confronti del soggetto coniugato con colei che esercita l’attività dell’asilo nido dove è iscritto il figlio della coppia. Questo perché la prestazione riconosciuta è subordinata solo alla produzione delle fatture di pagamento e dei bonifici effettivamente eseguiti in favore dell’asilo. Sarà, dunque, necessario che il padre sia in possesso della seguente documentazione: modello Isee valido, domanda d’iscrizione, fattura, ricevuta di bonifico. Inoltre, egli dovrà avere cura di aggiornare periodicamente i dati di pagamento attraverso il servizio online messo a disposizione dall’Inps, oppure rivolgendosi al proprio intermediario
La mancanza temporanea di coabitazione tra coniugi.
“Due coniugi hanno attualmente due residenze diverse; PENSIONI Il Sole 24 Ore ognuno risiede nell’abitazione dei propri genitori, in attesa che sia pronta la nuova casa, in costruzione, acquistata dalla coppia. La figlia neonata della coppia risiede con la mamma. Ai fini dell’Isee, qual è il nucleo familiare da considerare per quest’ultima?”
La residenza diversa non è indice di separazione del nucleo familiare. Pertanto, i coniugi, in attesa di trasferirsi nella nuova casa, facendo coincidere residenza familiare e anagrafica, possono concordare la residenza familiare da inserire nella dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), scegliendo preferibilmente quella dove risiede la minore, sebbene sia possibile optare tra quella dove risiede la moglie e quella dove risiede il marito con i propri genitori, come previsto dall’articolo 3 del Dpcm 5/2013. Tuttavia, nella individuazione del nucleo familiare valido ai fini Isee, verrà considerata la cosiddetta famiglia anagrafica, comprendendo anche i genitori conviventi della moglie, perché, secondo quanto indicato dall’articolo 4 del Dpr 223/1989, l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune, appartengono allo stesso nucleo familiare.
Cumulano i redditi i fratelli nello stesso stato di famiglia.
“Lavoro da diversi anni lontano dal mio comune di origine, ma non ho mai spostato la residenza. Mia sorella non riesce ad accedere ad alcune agevolazioni perché ha un Isee (indicatore della situazione economica equivalente) troppo elevato, derivante dal fatto che io e lei risultiamo nel medesimo stato di famiglia. Considerato che io vivo altrove e che presento una mia dichiarazione dei redditi, c’è un modo affinché il mio reddito non faccia cumulo con il suo, ai fini Isee?”
Il nucleo familiare da prendere come base nel calcolo dell’Isee è quello costituito dalla famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu (dichiarazione sostitutiva unica), ossia la famiglia legata da vincoli di coniugio, parentela e/o vincoli affettivi che condivide la stessa dimora e/o residenza, secondo quanto dettato dall’articolo 4 del Dpr 223/1989 e richiamato dall’articolo 3 del Dpcm 159/2013. Pertanto, la sorella del lettore può ottenere agevolazioni legate all’Isee solo se lui sposta la residenza; infatti, la scissione del nucleo familiare che abbia la stessa residenza può avvenire unicamente nel caso di assenza di vincoli di parentela, matrimonio, affinità e adozione.
La nuda proprietà della casa non va inserita nella Dsu.
“Dovendo compilare la Dsu (dichiarazione sostitutiva unica), ai fini Isee, vorrei sapere se, nel patrimonio immobiliare, devo indicare l’abitazione nella quale vive mia madre e che, per successione “ex lege”, mi appartiene per 2/18. Inoltre, nel patrimonio mobiliare devo indicare due polizze vita intestate alle mie due figlie minorenni (con riscatto del premio al raggiungimento della loro maggiore età)?”
Nel caso in questione, il dichiarante, essendo titolare di un immobile del quale, dalle visure, risulti solo nudo proprietario, non deve inserire il bene nel patrimonio immobiliare; sarà la madre a inserire l’abitazione nella propria Dsu. Per quanto riguarda le polizze vita, queste vanno inserite nel patrimonio mobiliare del contraente (per esempio i genitori) e non dei beneficiari, che risultano – nella fattispecie – le figlie minorenni (Dpcm 159/2013).
La dichiarazione «doppia» in qualità di madre e di figlia.
“Abito con mia figlia, studentessa universitaria, ma la madre della ragazza, mia compagna, risiede – con sua madre disabile al 100 per cento – in un altro comune. Nella dichiarazione sostituiva unica (Dsu), che ho presentato per l’Isee “universitario” di mia figlia, ho inserito anche la mia compagna. Ora la madre della mia compagna deve presentare a sua volta la Dsu. Anche in questo caso dev’essere inserita la mia compagna, la quale, pertanto, comparirebbe nella Dsu per l’Isee sia di nostra figlia che di sua madre?”
Per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario, disciplinate dall’articolo 8 del Dpcm 159/2013, i genitori dello studente richiedente, tra loro non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità ex articolo 3, comma 2, del decreto citato. Nel caso specifico, quindi, certamente la compagna comparirà nella Dsu richiesta per le prestazioni universitarie. Inoltre, comparirà anche nella Dsu relativa alle prestazioni sociosanitarie o ad altre tipologie di benefici richieste per la madre, in quanto facente parte del nucleo familiare del dichiarante (articolo 3 del Dpcm 159/2013).